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R.D. 23/05/1924 n. 8272. La Direzione generale del tesoro trasmette alla Corte dei conti un esemplare del conto mensile della tesoreria centrale, insieme con tutti i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio, e per buoni del tesoro, accompagnati dai relativi elenchi descrittivi, epiloghi e riassunti. Art. 606. Le ragionerie delle amministrazioni centrali, in base agli elenchi e agli epiloghi degli ordinativi diretti e degli assegni emessi dagli uffici centrali, fanno le occorrenti registrazioni nelle scritture. Art. 607. 1. La Corte dei conti accerta la regolarità dei titoli pagati e l'esattezza del conto riassuntivo informatico mensile ed annuale inviati dall'istituto incaricato del servizio di tesoreria; trasmette il conto mensile informatico, munito di dichiarazione di regolarità, alla Direzione generale del tesoro, che lo invia al tesoriere centrale, per il tramite del controllore capo, ed all'istituto incaricato del servizio di tesoreria. Provvede altresì alla parifica del conto riassuntivo annuale. Art. 608. 1. La Direzione generale del tesoro, in base agli elenchi dei titoli di spesa a carico del bilancio dello Stato, compila mensilmente prospetti separati per ministeri ed amministrazioni centrali, nei quali è dimostrato distintamente per capitolo l'ammontare dei pagamenti effettuati dalle tesorerie, eccetto quelli eseguiti mediante assegni ed un prospetto riepilogativo per ministero e per specie di titoli, ed invia gli uni alle rispettive amministrazioni centrali per l'imputazione delle relative somme ai corrispondenti capitoli del bilancio, trattenendo presso di s‚ il prospetto riepilogativo per ministero e per specie di titoli. 2. La stessa Direzione generale, in relazione agli elenchi degli interessi sui buoni del tesoro scaduti, compila in doppio esemplare e trasmette alla Corte dei conti una nota riepilogativa delle somme pagate per tale titolo. 3. La Corte trattiene un esemplare della nota e restituisce l'altro alla Direzione generale del tesoro, per la relativa imputazione di detti interessi al competente capitolo del bilancio. Art. 609. Il giorno 20 di ogni mese il direttore generale del tesoro fa pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno il conto dei versamenti e dei pagamenti effettuati nelle tesorerie del Regno nel precedente mese ed in quelli anteriori. I versamenti ed i pagamenti, riferibili alle entrate ed alle spese comprese nei bilanci approvati dal Parlamento, vengono distinti in conformità dei riepiloghi annessi alla legge del bilancio. I debiti e crediti di tesoreria sono distinti secondo le categorie più importanti. L'ammontare del debito di tesoreria per assegni in circolazione risulta dalla differenza fra gli assegni emessi e quelli rimborsati all'istituto incaricato del servizio di tesoreria. Alla chiusura dell'esercizio vengono eseguite le regolazioni contabili necessarie in relazione agli assegni emessi e non consegnati nel termine di cui all'art. 68 della legge. TITOLO XIII Del rendimento dei conti giudiziali Capo Disposizioni generali Art. 610. Tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione. Sono eccettuati i consigli d'amministrazione e gli altri enti dipendenti dai ministeri della guerra e della marina ed i funzionari di tutte le altre amministrazioni delegati a pagare spese sopra aperture di credito, i quali rendono i loro conti periodici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 della legge, alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono. Nei casi per che taluno dei suindicati consigli, enti o funzionari delegati sia imputabile di colpa o negligenza nell'adempimento dell'incarico ad esso affidato, o di morosità alla presentazione dei conti periodici cui è tenuto, l'amministrazione competente può richiedere che la Corte dei conti, sulla istanza del procuratore generale della Corte medesima, sottoponga i presunti responsabili a speciale giudizio in analogia a quanto pei conti giudiziali è stabilito dall'art. 35, L. 14 agosto 1862 n. 800. Art. 611. Il conto è reso alla Corte, o direttamente od a mezzo dell'amministrazione da cui dipende il contabile, entro tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il conto o successivi alla cessazione del contabile dall'ufficio per qualunque causa. Art. 612. Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale, e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell'anno in cui sono stati in carica. Ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi rende separatamente il conto pel periodo della propria gestione. Se per per congedo, permesso, malattia od altra causa, l'agente affidi sotto la sua responsabilità il servizio del suo ufficio ad altra persona, ancorché‚ questa sia accettata dall'autorità competente, non s'interrompe la durata del- la sua gestione, e il contabile perciò deve comprendere nel suo conto giudiziale anche il periodo di tempo nel quale fu dalla predetta persona sostituito. Art. 613. Nei casi di morte, d'interdizione e d'inabilitazione di un contabile, i conti sono resi rispettivamente dagli eredi o dai legittimi rappresentanti nel termine come sopra prescritto. Art. 614. Quando il conto non sia stato presentato entro il termine prescritto, si proceder contro il contabile o suoi aventi causa a) o mediante istanza del pubblico ministero presso la Corte dei conti, nei modi previsti dall'art. 35 e seg. della L. 14 agosto 1862 n. 800 b) o mediante compilazione del conto fatto d'ufficio dall'amministrazione. In questo caso il contabile o i suoi aventi causa saranno invitati con atto di ufficiale giudiziario a riconoscerlo e sottoscriverlo, entro un termine stabilito, e dopo ci il conto sar trasmesso alla Corte dei conti. Si avrà come accettato il conto, se il contabile o i suoi aventi causa non abbiano risposto nel termine prefisso all'invito dell'amministrazione. Può anche il pubblico ministero procedere a termini del citato art. 35 della L. 14 agosto 1862, in seguito a richiesta che gliene venga fatta dalla Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose, od anche sovra domanda dell'amministrazione interessata. Quando sia stato iniziato giudizio davanti la Corte a norma del detto art. 35, l'amministrazione non può più ordinare la formazione del conto. Art. 615. In tutti i casi in cui un contabile, in seguito a circostanze di forza maggiore, si trovi nella impossibilitò di osservare le disposizioni stabilite pel rendimento la giustificazione dei suoi conti, può essere ammesso a darne la prova avanti la Corte dei conti. Art. 616. Il conto giudiziale di ogni contabile deve comprendere il carico, lo scarico e resti da esigere, l'introito, l'esito e la rimanenza. Art. 617. Quando i contabili abbiano uniti i documenti giustificativi ai conti periodici amministrativi, ne fanno riferimento nel conto giudiziale. Art. 618. Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso. Art. 619. La Corte dei conti, nel pronunziare condanne a carico dei contabili, autorizza l'amministrazione ad alienare la cauzione, nei casi in cui l'abbiano prestata. Art. 620. A cura della ragioneria generale, sulle proposte delle singole amministrazioni e di accordo colla Corte dei conti, sono formati i modelli dei conti giudiziali di cui nel precedente art. 616 e stabiliti i documenti speciali che, secondo la diversità dei servizi, occorre di unire ai singoli conti giudiziali, oltre quelli generali prescritti dal presente regolamento. Capo II Norme speciali pei conti giudiziali degli agenti della riscossione Art. 621. Gli agenti della riscossione di qualsiasi entrata debbono presentare il rispettivo conto giudiziale all'intendenza di finanza, o agli altri uffici provinciali e compartimentali da cui dipendono. Il conto giudiziale di ogni agente della riscossione deve essere di regola distinto in due parti. La prima parte dimostra a) le somme rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio o della gestione precedente ed il carico successivamente dato al contabile, sia dal carico certo, sia proveniente da somme accertate all'atto stesso della riscossione b) il discarico per somme riscosse o per annullamenti, variazioni e simili riferibili al carico accertato c) i resti che per la competenza stessa risultano da riscuotere al termine del- l'esercizio o della gestione. La parte seconda dimostra: d) il debito o il credito dell'esercizio o della gestione precedente, quando non si tratti di prima gestione e) il debito per somme incassate f) le somme versate g) i discarichi amministrativi h) i resti per le somme rimaste da versare, o il credito per quelle versate in più alla fine dell'esercizio o al termine della gestione. Il carico e il discarico ed i resti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, sono dimostrati distintamente secondo i capitoli iscritti nel bilancio. Agli effetti della responsabilità di cui agli articoli 189 e 190 del titolo V del presente regolamento, gli agenti anzidetti debbono unire al proprio conto, se ne sia fatta richiesta dalla Corte dei conti o dalla ragioneria centrale, un elenco nominativo dei debitori dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, con la indicazione delle cause della mancata riscossione e col corredo dei documenti giustificanti le diligenze usate, gli atti incoati e tutti gli altri mezzi adoperati, a tenore dei relativi regolamenti ed istruzioni, per riscuotere le dette partite. Insieme col conto in denaro, gli agenti che hanno ricevuto in consegna bollettari pel rilascio delle quietanze ai debitori, debbono presentare il conto di carico e di scarico debitamente documentato dei bollettari ricevuti e di quelli consumati. Questo conto, quanto al carico, dev'essere in relazione coll'uscita che per gli stessi bollettari risulta dal conto del consegnatario presso l'intendenza di finanza. Art. 622. I conti giudiziali degli agenti della riscossione di ogni provincia o compartimento, singolarmente parificati dagli uffici provinciali ai quali furono presentati, vengono da questi trasmessi alle competenti ragionerie centrali con elenchi distinti per i vari rami di servizio, corredati con i relativi documenti. Art. 623. Le ragionerie centrali, riveduti i conti ad esse pervenuti, in base ai documenti allegati e verificatili con gli elementi di riscontro in loro possesso, appongono sui singoli conti la dichiarazione di avere eseguiti i suindicati riscontri e li spediscono, con gli elenchi degli uffici provinciali o compartimentali e con tutti i documenti, alla Corte dei conti. Capo III Norme speciali pei conti giudiziali degli agenti contabili di materie Art. 624. I contabili, consegnatari, magazzinieri e gli altri funzionari che maneggiano o hanno in consegna materie, libri, bollettari o altre cose dello Stato, eccettuati quelli indicati nel 2° comma dell'articolo 32 di questo regolamento, presentano il conto giudiziale della propria gestione all'amministrazione da cui immediatamente dipendono, nei modi e colle forme stabilite dai regolamenti speciali di ciascun servizio. La ragioneria della rispettiva amministrazione rivede il conto in confronto agli elementi di riscontro in suo possesso e, ove lo riconosca, regolare, appone su di esso il suo certificato di conformità. Se l'amministrazione alla quale il contabile di materie ha presentato il suo conto, è un ufficio provinciale o compartimentale, questo trasmette il conto medesimo col certificato di conformità alla amministrazione centrale competente.
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